top of page

STATUTO

immaginie sipi.png

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita la Associazione Scientifica “Società Italiana Psicologia dell’Invecchiamento”, in breve denominata SIPI, con sede legale in Padova, via Campagnola n. 12/14, 35137 Padova.

La SIPI, al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, intende costituire sedi secondarie e/o sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 – Finalità Istituzionali

La Associazione non ha scopo di lucro, riunisce studiosi, esperti e professionisti che operano nel campo della psicologia dell'invecchiamento e persegue esclusivamente le finalità di:

  1. promuovere studi e ricerche nel settore della Psicologia dell’Invecchiamento, sia normale che patologico;

  2. favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti aggiornati fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa;

  3. sviluppare e diffondere modelli di intervento validati in ambito della Psicologia dell’Invecchiamento.

L’Associazione, alla luce delle ricerche più importanti sviluppatesi in Italia ad opera di eminenti studiosi, quali Fabio Lucidi, Rabih Chattat, Nicola Mammarella, Tomaso Vecchi, Erika Borella, Guido Franco Primo Amoretti e Carlo Cristini, al fine del raggiungimento dello scopo associativo si propone di:

- contribuire a programmi di studio e ricerca sviluppati da Istituti Scientifici ed Università;

- promuovere direttamente indagini, studi e ricerche;

- realizzare una banca dati della letteratura sulla tematica della Psicologia dell’Invecchiamento di tipo scientifico e tecnico;

- pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative oltre che a promuovere la conoscenza della Psicologia dell’invecchiamento e l’avanzamento delle conoscenze in ambito clinico e di ricerca;

- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di promozione culturale sul tema della Psicologia dell’Invecchiamento;

- mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore;

- riunire e rappresentare gli operatori attivi nell’ambito della Psicologia dell’Invecchiamento recependone le istanze;

- promuovere attività ed interventi sul benessere nella terza e quarta età destinati anche alla popolazione;

- collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio in tale ambito, al fine di predisporre corsi di formazione e di aggiornamento continuo delle figure professionali che operano con anziani;

- sviluppare modelli di integrazione tra sociale e sanitario e tra settori disciplinari diversi

- partecipare, in rappresentanza degli associati e nell’interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali;

- stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programma;

- partecipare a strutture federative con altre Associazione Scientifiche o Enti;

- costituirsi quale soggetto organizzatore ("Provider") di attività formative che rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l'ambito nazionale per della psicologia dell’invecchiamento.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, ed in via marginale e complementare, l'associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private.

 

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 4 – Associati

Possono iscriversi alla SIPI:

- tutti i docenti di discipline inerenti la Psicologia dell’Invecchiamento;
- tutti gli psicologi che operano in questo settore, dimostrando di avere titoli e competenze adeguate in riferimento alla Psicologia   dell’Invecchiamento; rientrano in questa categoria anche tutte le figure professionali formatesi in un Master inerenti la Psicologia dell'Invecchiamento o Corsi di Formazione/Aggiornamento attivi presso università e/o centri di ricerca italiani o esteri;
- altre figure professionali: ammessi con delibera del direttivo qualora le  loro competenze in questo settore risultino di rilevanza psicologica.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Deve inoltre indicare i titoli posseduti per poter richiedere l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare l'eventuale ammissione della domanda entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento. In assenza di risposta entro tale termine la domanda si intende accettata.

In caso di rifiuto (diniego), il consiglio direttivo dovrà, su richiesta scritta dell’interessato, darne giustificazione.

 

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea: in particolare possono esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Associazione. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Associazione.

 

Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati

La qualifica di Associato viene perduta nei seguenti casi:

- recesso dell’Associato, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;

- mancato pagamento del contributo associativo dell’anno in corso e dei due anni precedenti, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo;

- fatti, situazioni o attività che portano l’Associato in contrasto con gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, previa delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all’interessato.

 

Art. 7 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione: 

- l’Assemblea degli Associati

- il Presidente dell'associazione

- il Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori

- i Consigli Regionali (referenti regionali)

- le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati aderenti all'associazione ed è l’organo sovrano dell'associazione stessa. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno di iscrizione e che siano associati almeno da 6 mesi

L’Assemblea è regolarmente convocata mediante comunicazione agli Associati con lettera o per posta elettronica da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza;

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina, tra gli Associati presenti, il Presidente della seduta.

Ogni Associato avente diritto, può esprimere un singolo voto.

Nel caso di elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo, la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di voto degli Associati presenti. La votazione avviene per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dalla volontà dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea a tal fine nomina fino a quattro Scrutatori.

All’Assemblea degli Associati spettano:

a) l’approvazione del bilancio d’esercizio;

b) l’elezione e la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;

c) l’approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;

d) lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;

e) l’esame di ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno.

L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza. Nell’avviso di convocazione devono essere fissati il giorno, l’ora e il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, con le indicazioni relative al giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è convocata ed è costituita con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, delibera in seconda convocazione a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare in merito ai punti c) e d) sopradescritti, è necessaria la maggioranza dei tre quarti degli Associati presenti aventi diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel Libro dei Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’amministrazione dell'associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali di cui all’art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, composto da minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri, che dura in carica tre anni.

Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori. 

Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo annuale per gli Associati dell'associazione.

Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea degli Associati, con le modalità di votazione descritte all’art. 8.

Requisiti essenziali per accedere alla carica di Presidente e per essere eletto Consigliere sono: la qualifica di Associato con diritto di voto.

Ogni Associato esprime una preferenza unica per il Presidente ed un numero di Consiglieri non superiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verrà eletto Consigliere il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto Consigliere chi è iscritto all'associazione da più tempo. 

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito come indicato negli art. 8 e 9, si riunisce almeno due volte all’anno, e comunque una volta all’anno per l’elaborazione e l’approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’Assemblea.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata della riunione per posta, per fax o posta elettronica o con altro mezzo ritenuto valido.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività dell'associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all’ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

 

Art. 10 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo

All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le seguenti cariche da assegnare ai Consiglieri in carica:

- Vice-Presidente

- Segretario

- Tesoriere 

- Altre figure/ruoli

 

Art. 11 – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio.

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l’andamento amministrativo della Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, dando valore legale ed esecutivo alle delibere ivi contenute.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, o per l’adempimento di atti di straordinaria amministrazione, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la firma di tutti gli atti della Associazione, senza eccezione. Il potere di firma può essere conferito ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere.

 

Art. 12 – Sezioni Regionali

Potranno essere istituite sedi regionali previa approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

Le sezioni regionali svolgono la funzione di favorire una maggiore diffusione delle attività proposte dalla Associazione, garantendo una presenza più capillare sul territorio nazionale e facilitando il contatto con gli operatori a livello locale.

A tal fine si propone, ad esempio, di:

- collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio in tale ambito, per predisporre corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che operano con anziani;

- promuovere attività ed interventi volti al benessere per gli anziani.

La costituzione delle sedi regionali della SIPI dovrebbe prevedere la realizzazione del seguente assetto organizzativo:

– ciascuna regione avrà un piccolo gruppo di associati con competenze tecniche accertate ed approfondite nel campo della Psicologia dell’Invecchiamento; queste persone avranno il compito di promuovere, organizzare, realizzare direttamente e/o tramite collaborazioni con altre persone e/o enti, tutte le iniziative tradizionalmente svolte dalla SIPI, insieme ad altre eventuali, purchè sempre corrispondenti alle finalità associative;

– tale gruppo di persone sarà direttamente responsabile dei rapporti tra livello regionale e livello nazionale e pertanto al suo interno eleggerà un Responsabile approvato dal Direttivo.

 

Art. 13 –Le Commissioni

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 2 del presente statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari temi.

I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all'associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell'associazione ed il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate, qualora sussista la disponibilità economica.

 

Art. 15 – Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione può disporre delle seguenti entrate:

- delle quote associative annue versate dagli Associati e delle erogazioni straordinarie degli stessi;

- di ogni altro contributo e rimborso che Associati, non Associati, Enti Pubblici o Privati, eroghino per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

- di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e Privati, destinati o non, a specifici scopi;

- di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall’organo direttivo;

- dai contributi provenienti da specifiche convenzioni con Enti;

-          da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

E’ vietata durante l’esistenza della Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di Onlus o Enti che operino nello stesso settore.

L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed una relazione sull’attività della Associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Associazione quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

 

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad organizzazioni Onlus/Enti o a fini di utilità sociale i cui scopi siano coerenti con quelli della Associazione, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta per Legge.

 

Art. 18 – Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

 

Art. 19 – Regolamento interno

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento della Associazione, si fa riferimento all’apposito Regolamento che viene formulato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle normative in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile, in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice

bottom of page